LO STATUTO

PREMESSA

Il Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani (CNGEI) nacque nell’ottobre del 1912
per iniziativa del Professor Carlo Colombo e della Società Podistica Lazio, dalla quale ebbe origine
il movimento fondato in Roma il 30 giugno 1913.
Esso è composto da enti aderenti, ovvero, da associazioni di promozione sociale, altrimenti del
terzo settore o senza scopo di lucro, che condividendo le finalità e gli scopi associativi, si impegnino
ad osservarne lo Statuto ed il Regolamento e che siano organizzati secondo lo Statuto tipo delle
Sezioni deliberato dall’Assemblea Nazionale.
La Sezione di Ragusa nasce su iniziativa di un gruppo di giovani adulti scout provenienti
prevalentemente da organizzazioni scoutistiche confessionali che, con volontà e dedizione, ma
nell’ottica di una scelta laica e nella totale condivisione dei principi e degli scopi del C.N.G.E.I.
decidono di portare l’esperienza G.E.I. sul territorio ibleo.
Il nascente gruppo, intitolato a Padre Alberto Togni, si è a lui ispirato trasferendo l’amore e la
dedizione ricevuta durante il proprio percorso formativo a fondamento della propria opera su tutti
i futuri giovani scout che avrebbero voluto intraprendere questo percorso di vita.
Così, già nel 1984, animato da questi principi e valori, il gruppo neofita si crea una propria struttura
operando dapprima all’interno della Sezione di Messina e di Rosolini e successivamente
costituendosi in Sezione nel 1994 e formalizzando la propria identità con lo Statuto del 24 ottobre
2009.
Da allora, e sempre in costante crescita, la Sezione di Ragusa si dedica con passione e costanza
alla realizzazione degli scopi e delle finalità di seguito indicate.

TITOLO I – DENOMINAZIONE E SCOPI DELLA SEZIONE

Art. 1 – Denominazione – Sede – Durata

  1. L’Associazione di Promozione Sociale denominata CNGEI Sezione Scout Ragusa APS1
    (Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell’art. 35 c. 1 del D.Lgs. 117/2017) di seguito
    Sezione, è Ente del Terzo Settore (ETS) ai sensi dell’art. 4 c. 1 del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 (da
    qui indicato come Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni.
  2. La Sezione ha sede legale in Ragusa, il cambio di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune non
    comporta alcuna modifica Statutaria.
  3. La Sezione ha durata illimitata.
    Art. 2 – Finalità e Attività
  4. La Sezione aderisce al Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani APS, di seguito
    CNGEI, è tenuta a rispettarne lo Statuto ed il Regolamento, a versare al CNGEI una quota di
    adesione annuale, nell’entità e nei termini stabiliti dal Consiglio Nazionale2 del CNGEI.
  5. La Sezione svolge, in via principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento
    delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in favore degli iscritti, degli associati, dei
    loro familiari o di terzi, ex art. 5 c. 1 del Codice del Terzo Settore di cui alle lettere:
    d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53,
    e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità
    educativa;
    i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,
    incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del
    volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
    v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della
    difesa non armata.
    y) protezione civile ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni”
    e precisamente le attività di cui all’art. 2 c. 4 del Codice della Protezione Civile alla lettera:

1 L’utilizzo degli acronimi “ETS” e “APS” comprese le forme estese inserite nella denominazione sociale del presente statuto
potranno essere spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo
una volta che l’ente sarà iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)
2
Il Consiglio Nazionale è il massimo organo collegiale del CNGEI (Vds. Statuto Nazionale del CNGEI)

3
e) la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, anche con il
coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, allo scopo di promuovere la resilienza delle
comunità e l’adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da
parte dei cittadini;
f) l’informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e le relative norme di
comportamento nonché sulla pianificazione di protezione civile;
g) la promozione e l’organizzazione di esercitazioni ed altre attività addestrative e
formative, anche con il coinvolgimento delle comunità, sul territorio nazionale al fine di
promuovere l’esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile;

  1. La Sezione persegue i seguenti scopi:
    a. L’educazione dei giovani, ovvero, l’educazione fisica, morale, civica e spirituale della
    gioventù, senza distinzione alcuna di sesso, etnia, religione, condizione sociale e fisica, con
    particolare riguardo allo sviluppo dello spirito d’iniziativa, dell’autodisciplina, dell’autonomia
    di pensiero, della dignità propria e degli altri, della capacità di assunzione di responsabilità e
    di impegno, del rispetto per la natura e la salvaguardia dell’ambiente, nonché della
    solidarietà umana verso chiunque altro;
    b. la formazione degli adulti agli ideali dello scautismo, affinché collaborino, come educatori,
    impegnandosi attivamente allo sviluppo della Sezione e del CNGEI.
  2. Per raggiungere i propri scopi la Sezione può:
    a. Riunire, coordinare e sostenere gli adulti, favorendo la formazione individuale e lo scambio
    reciproco di informazioni e di esperienze al fine di offrire ai giovani iscritti un percorso
    educativo adatto, efficace, strutturato e al passo con i tempi;
    b. riunire i giovani in occasioni di incontro e scambio di esperienze, di acquisizione di
    competenze tecniche e umane, in opportunità di servizio alla comunità e all’ambiente;
    c. partecipare o organizzare occasioni di incontro internazionale per associati e iscritti al fine di
    arricchire le proprie esperienze, le conoscenze tecniche, promuovere l’amicizia
    internazionale e la cooperazione tra i popoli;
    d. offrire occasioni di conoscenza ed approfondimento dei Valori e del Metodo Scout a terzi,
    interessati a conoscere il Movimento Scout;
    e. collaborare e cooperare con soggetti terzi per eventi, attività, manifestazioni, progetti utili ai
    fini del raggiungimento degli scopi associativi.
  3. La Sezione realizza la sua proposta educativa in favore degli iscritti, avvalendosi in modo
    prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.
  4. La dimensione spirituale caratterizza ogni momento dell’attività educativa ed è curata dagli
    educatori nel rispetto del principio di laicità, proponendosi di formare un individuo educato alla
    ricerca, all’approfondimento delle proprie convinzioni, alla disponibilità al confronto e
    all’accoglienza dell’altro.
  5. Le attività della Sezione e le sue finalità sono ispirate a principi di laicità, di pari opportunità e
    sono rispettose dei diritti inviolabili della persona così come delle scelte democratiche e
    antifasciste espresse dalla Costituzione della Repubblica Italiana. La Sezione si impegna
    attivamente a servire la Patria mediante l’educazione dei giovani agli ideali di libertà, giustizia,
    democrazia e attraverso il rifiuto di ogni forma di autoritarismo e totalitarismo proveniente da
    qualsiasi parte politica.
  6. La Sezione, per il conseguimento degli scopi, applica il metodo educativo scout come delineato
    dal fondatore Robert Baden-Powell, ispirandosi ai valori della legge e della Promessa Scout, i
    cui testi integrali sono allegati sotto la lettera A dello Statuto del CNGEI.
  7. La Sezione nell’esercizio delle proprie attività, adotta bandiere, guidoni, uniformi e distintivi le
    cui dimensioni, forme, logotipi ed uso sono definiti dal Regolamento del CNGEI.
    Art. 3 – Attività diverse
  8. La Sezione può svolgere, ai sensi dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da
    quelle di interesse generale, a condizione che siano secondarie e strumentali, e siano svolte
    secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente.
  9. L’organo deputato all’individuazione delle attività diverse che l’associazione può svolgere è il
    Comitato di Sezione.

TITOLO II – RAPPORTO ASSOCIATIVO
Art. 4 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

  1. La Sezione è a carattere aperto e non dispone di limitazioni con riferimento alle condizioni
    economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati, né
    prevede il trasferimento della qualità di associato.

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  1. Possono chiedere di associarsi alla Sezione le persone fisiche che abbiano concluso il percorso
    educativo secondo il metodo scout del CNGEI o che, non ricadendo all’interno del percorso
    educativo del CNGEI, richiedano di associarsi. Essi, conoscendo e condividendo i principi
    fondamentali dello scautismo e le scelte del CNGEI, svolgono attività di volontariato nella
    Sezione e nel CNGEI, ricoprendo incarichi e ruoli anche in base alle necessità delle stesse e alle
    proprie caratteristiche, competenze, desideri e disponibilità in modo personale, gratuito e
    senza scopo di lucro per realizzare le attività di interesse generale di cui all’art. 2 del presente
    statuto.
  2. Le istanze di ammissione devono essere presentate al Presidente di Sezione il quale, le
    sottopone al Comitato di Sezione, che le valuta nella prima riunione possibile.
  3. L’accoglimento delle istanze è comunicato agli interessati che, le perfezionano con il
    versamento del previsto contributo associativo ed annotate nel libro degli associati.
  4. In caso di rigetto dell’istanza sarà il Commissario di Sezione, o persona da lui delegata, a
    provvedere a comunicare agli interessati, entro sessanta giorni, le motivazioni della
    deliberazione di rigetto della istanza di ammissione.
  5. Chi ha presentato l’istanza di ammissione può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della
    deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea di Sezione in
    occasione della prima seduta utile.
  6. Non possono essere iscritti alla Sezione:
    a. gli associati ad altre organizzazioni Scout, riconosciute o meno dagli Organismi Mondiali, o
    che si qualificano tali, operanti nel territorio nazionale;
    b. coloro che sono stati espulsi da altri enti aderenti al CNGEI;
  7. Non saranno più considerati associati, coloro che avranno manifestato in forma scritta, la
    volontà di non voler partecipare alla vita associativa, ovvero, coloro che non avranno versato il
    previsto contributo associativo annuale entro i termini stabiliti dal Comitato di Sezione.
    Art. 5 – Diritti e obblighi degli associati
  8. Gli associati hanno il diritto di:
    a. partecipare a tutte le attività organizzate, secondo il proprio ruolo;
    b. partecipare all’Assemblea di Sezione;
    c. vestire l’uniforme del CNGEI nelle occasioni previste dal Regolamento Nazionale, fregiandosi
    dei distintivi che competono;
    d. avere una copertura assicurativa stipulata e garantita dal CNGEI ai sensi del Codice del Terzo
    Settore;
    e. usufruire di tutti i servizi che la Sezione ed il CNGEI mettono a disposizione;
    f. ricevere gratuitamente pubblicazioni e notiziari associativi e del CNGEI;
    g. ottenere le agevolazioni previste nei contatti con le altre organizzazioni scout;
    h. ricevere la tessera del CNGEI;
    i. esaminare i libri sociali della Sezione e del CNGEI;
    j. candidarsi alle cariche previste dal presente Statuto;
  9. Gli associati hanno l’obbligo di:
    a. rispettare la Legge Scout e prestare la Promessa Scout;
    b. aderire agli scopi associativi e condividerne le finalità istituzionali;
    c. rispettare tutte le norme che disciplinano l’organizzazione e il funzionamento della Sezione
    e del CNGEI;
    d. versare il contributo associativo annuale nei termini stabiliti dal Comitato di Sezione;
    e. collaborare, in base alle proprie capacità e competenze, al buon funzionamento della
    Sezione e del CNGEI;
  10. Gli associati hanno un comportamento sia verso l’interno che verso l’esterno dell’associazione
    improntato al rispetto del presente Statuto e del Regolamento e non si avvalgono della qualifica
    di associato per propagande elettorali o dei partiti politici a qualsiasi livello.
    Art. 6 – Recesso – Dimissioni
  11. È possibile recedere dalla qualità di associato mediante comunicazione scritta da inviare al
    Presidente della Sezione, il recesso è immediatamente esecutivo e non necessita di
    accettazione.
  12. È possibile dare le dimissioni da un ruolo mediante comunicazione scritta da inviare al
    Presidente della Sezione, le stesse sono immediatamente esecutive e non necessitano di
    accettazione.
  13. Le dimissioni del Presidente di Sezione o della maggioranza dei componenti del Comitato di
    Sezione comportano la decadenza di tutti gli organi ad eccezione dell’Organo di Controllo, ove
    previsto. (vedasi art. 14 c. 14)

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Art. 7 – Iscritti

  1. Possono chiedere di iscriversi alla Sezione e di partecipare alle attività scout, tutti coloro che
    abbiano già compiuto gli otto anni d’età o li compiano entro il 31 dicembre dell’anno scout di
    riferimento, ovvero, entro i termini stabiliti dal Comitato di Sezione.
  2. Le istanze, sottoscritte da chi esercita la responsabilità genitoriale per gli educandi che non
    hanno raggiunto la maggiore età, devono essere presentate al Presidente della Sezione,
    l’esame delle stesse può essere demandato al Commissario di Sezione con facoltà di delega al
    Capo Gruppo.
  3. L’accoglimento delle istanze è comunicato agli interessati che, le perfezionano con il
    versamento del previsto contributo di iscrizione ed annotate nel registro degli iscritti.
    Art. 8 – Diritti e obblighi degli iscritti
  4. Gli iscritti alla Sezione hanno il diritto di:
    a. partecipare a tutte le attività scout, organizzate secondo la propria fascia d’età;
    b. vestire l’uniforme del CNGEI nelle occasioni previste dal Regolamento, fregiandosi dei
    distintivi che competono;
    c. avere una copertura assicurativa stipulata e garantita dal CNGEI ai sensi del Codice del Terzo
    Settore;
    d. usufruire di tutti i servizi che la Sezione ed il CNGEI mettono a disposizione;
    e. ricevere gratuitamente pubblicazioni e notiziari associativi e del CNGEI;
    f. ottenere le agevolazioni previste nei contatti con le altre organizzazioni scout;
    g. ricevere la tessera del CNGEI;
  5. Gli iscritti alla Sezione hanno l’obbligo di:
    a. rispettare la Legge Scout e prestare la Promessa Scout;
    b. aderire agli scopi associativi e condividerne le finalità istituzionali;
    c. rispettare tutte le norme che disciplinano l’organizzazione e il funzionamento della Sezione
    e del CNGEI;
    d. versare il contributo di iscrizione nei termini stabiliti dal Comitato di Sezione.
    TITOLO III – VOLONTARI E PERSONE RETRIBUITE

Art. 9 – Volontari

  1. La Sezione, oltre all’attività di volontariato svolta dai propri associati, può avvalersi di volontari
    non associati di cui all’art. 17 c. 2 del Codice del Terzo Settore che, per loro libera scelta, svolgono
    la propria attività di volontariato in modo non occasionale in favore della Sezione e del CNGEI,
    mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in supporto ai bisogni
    dell’associazione, degli associati e degli iscritti, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza
    fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà e del bene comune.
  2. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e
    documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente
    stabilite dalla Sezione stessa.
  3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o
    autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dalla Sezione o dal CNGEI.
  4. La Sezione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento
    dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, con apposita polizza
    stipulata e garantita dal CNGEI ai sensi del Codice del Terzo Settore.
  5. La Sezione iscrive i volontari in un apposito registro.
    Art. 10 – Persone retribuite
  6. La Sezione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o
    di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento
    dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità e in ogni caso, in seguito a
    delibera assembleare. Il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore
    al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero
    degli associati.

TITOLO IV – RICONOSCIMENTI E SANZIONI

Art. 11 – Sanzioni Disciplinari

  1. Gli associati della Sezione che in manifestazioni scautistiche internazionali o nazionali o locali
    ovvero, in altre occasioni inerenti l’attività della Sezione e del CNGEI tenessero un contegno
    riprovevole, non osservante della Legge Scout o della Promessa o non degno di uno scout, sono
    passibili dei seguenti provvedimenti disciplinari:

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a. ammonizione;
b. deplorazione;
c. temporanea esclusione dall’attività scautistica e/o dal ricoprire cariche in Sezione o nel
CNGEI;
d. espulsione dalla Sezione;

  1. Il Comitato di Sezione può infliggere i provvedimenti contemplati sub a), b), c) e d).
  2. Il Consiglio Nazionale del CNGEI può infliggere i provvedimenti contemplati sub a), b), c) e d)
    solo per azioni commesse da associati che ricoprono incarichi nazionali anche temporanei o di
    scopo. Il provvedimento c) escluderà esclusivamente dalle cariche del CNGEI.
  3. Il Giurì d’Onore3 può infliggere i provvedimenti contemplati sub a), b), c) e d).
  4. Questi organi devono dare comunicazione scritta del provvedimento agli interessati ed alla
    Sezione di appartenenza.
  5. Gli interessati, per i provvedimenti adottati dal Comitato di Sezione o dal Consiglio Nazionale
    del CNGEI, nel termine di venti giorni dalla ricezione del provvedimento possono impugnare lo
    stesso con istanza al Giurì d’Onore.
  6. Qualora le mancanze siano commesse da un dirigente oppure rivestano carattere di particolare
    gravità, il Comitato di Sezione o il Consiglio Nazionale del CNGEI demandano sollecitamente il
    caso al Giurì d’Onore che ne esegue la decisione.
  7. Presidente di Sezione o Commissario di Sezione possono in via urgente provvedere alla
    sospensione temporanea degli associati, in attesa della decisione del Giurì d’Onore.
    Art. 12 – Onorificenze
  8. Sono previste distinzioni al valore, al merito e di benemerenza per premiare atti di valore
    compiuti dagli associati, per il riconoscimento di meriti speciali o di eminenti servigi resi alla
    Sezione o al CNGEI. Tali onorificenze, e il loro conferimento, sono stabilite dal Regolamento del
    CNGEI.

TITOLO V – ORGANI SOCIALI

Art. 13 – Organi sociali, gratuità e durata

  1. Sono organi della Sezione:
    a. Assemblea di Sezione
    b. Presidente di Sezione (legale rappresentante)
    c. Commissario di Sezione (responsabile educativo)
    d. Comitato di Sezione (organo di amministrazione)
    e. Organo di Controllo (obbligatorio per legge o deliberato dall’Assemblea di Sezione)
  2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell’Organo di Controllo, salvo che gli
    stessi non siano associati, non può essere attribuito alcun compenso, eccetto il rimborso delle
    spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento
    della funzione.
  3. Le sedute del Comitato di Sezione e dell’Organo di Controllo, se in composizione collegiale, sono
    valide quando sia presente la maggioranza assoluta dei loro componenti in carica.
  4. Le sedute di cui al comma precedente, potranno svolgersi in modalità telematica con i
    partecipanti collegati in videoconferenza secondo le indicazioni fornite sulla lettera di
    convocazione.
  5. Nel caso che una carica resti vacante per qualsiasi motivo, si procederà all’elezione della stessa
    alla prima Assemblea di Sezione.
  6. Quando negli organi collegiali venga a mancare un numero di componenti superiore ad un
    terzo, il Presidente di Sezione è tenuto a convocare nel termine di sessanta giorni l’Assemblea
    di Sezione per l’elezione dei nuovi componenti, i quali, durano in carica fino alla scadenza del
    medesimo triennio di gestione del Comitato di Sezione.
  7. Tutte le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
    Art. 14 – Assemblea di Sezione
  8. L’Assemblea di Sezione è il massimo organo decisionale della Sezione.
  9. All’Assemblea di Sezione partecipano con diritto di parola e di voto tutti gli associati.
  10. L’Assemblea di Sezione in sessione Ordinaria, è validamente costituita con la presenza della
    maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
  11. L’Assemblea di Sezione in sessione Ordinaria delibera con il voto della maggioranza assoluta
    degli aventi diritto al voto presenti in assemblea.
    3 Giurì d’Onore (Vds. Statuto Nazionale del CNGEI)

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  1. Gli associati possono intervenire personalmente ovvero, è loro facoltà delegare esclusivamente
    un altro associato della Sezione.
  2. Gli associati che hanno conferito delega sono considerati presenti a tutti gli effetti per il calcolo
    delle maggioranze previste.
  3. Ogni associato non può essere portatore di più di una delega.
  4. L’Assemblea di Sezione in sessione Ordinaria:
    a. elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
    b. approva la relazione sulle attività svolte ed il bilancio consuntivo di Sezione;
    c. delibera sull’entità del contributo associativo annuale da richiedere ad associati e iscritti;
    d. delibera sul programma e sul bilancio preventivo ad esso collegato;
    e. approva il Progetto di Sezione, il bilancio sociale se previsto, e i loro aggiornamenti;
    f. elegge i delegati all’Assemblea del CNGEI, tra gli associati della Sezione;
    g. approva le eventuali proposte e richieste specifiche da avanzare ai competenti organi del
    CNGEI;
    h. delibera su tutte le questioni che le siano demandate dal Comitato di Sezione o che vengano
    sollevate dagli associati.
  5. L’Assemblea di Sezione è convocata in sessione Ordinaria, dal Presidente di Sezione, ogni anno,
    almeno trenta giorni prima dell’Assemblea del CNGEI, con PEO o PEC o altro mezzo
    equipollente, inviata almeno quindici giorni prima della seduta, contenente l’ordine del giorno.
  6. L’Assemblea di Sezione in sessione Straordinaria, è validamente costituita con la presenza della
    maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
  7. L’Assemblea di Sezione in sessione Straordinaria delibera con il voto dei due terzi degli aventi
    diritto al voto presenti in assemblea, ovvero, con le maggioranze di cui agli artt. 25 e 26 del
    presente statuto.
  8. L’Assemblea di Sezione in sessione Straordinaria:
    a. delibera sulle modificazioni dello Statuto;
    b. delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione;
    c. delibera sulla rinuncia dell’adesione al CNGEI;
    d. delibera su ogni altra questione di carattere urgente o straordinario.
  9. L’Assemblea di Sezione è convocata in sessione Straordinaria, dal Presidente di Sezione, almeno
    quindici giorni prima della seduta, con PEO o PEC o altro mezzo equipollente, altresì è
    convocata su richiesta del Comitato di Sezione o di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
    La richiesta deve contenere l’indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno.
    Trascorsi due mesi dalla richiesta, in caso di inadempienza del Presidente di Sezione,
    l’Assemblea Straordinaria di Sezione potrà essere convocata dai richiedenti.
  10. In caso di dimissioni del Presidente di Sezione, ovvero, nel caso in cui per qualche motivo venga
    a decadere l’intero Comitato di Sezione e non sia stato previsto l’Organo di Controllo, il Comitato
    di Sezione, in regime di prorogatio, è tenuto a convocare immediatamente e senza ritardo
    l’Assemblea di Sezione al fine di procedere all’elezione degli Organi Sociali decaduti,
    provvedendo altresì, fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti, alla
    gestione dell’amministrazione ordinaria della Sezione.
  11. L’assemblea di Sezione, sia essa in sessione Ordinaria o Straordinaria, potrà svolgersi in modalità
    telematica con i partecipanti collegati in videoconferenza secondo le indicazioni fornite sulla
    lettera di convocazione.
    Art. 15 – Presidente di Sezione
  12. Il Presidente di Sezione, eletto dall’Assemblea è il legale rappresentante della Sezione.
  13. Il Presidente di Sezione:
    a. convoca l’Assemblea di Sezione;
    b. convoca e presiede il Comitato di Sezione;
    c. nomina, su proposta del Commissario e su designazione del Comitato, il Coordinatore
    Senior, i Capi Gruppo ed eventualmente il Vice Commissario di Sezione e gli eventuali
    incaricati di settori specifici previsti dal Progetto di Sezione approvato dall’Assemblea;
    d. nomina inoltre, su designazione del Comitato di Sezione, il Tesoriere;
    e. Instaura e mantiene i rapporti con le autorità, con gli enti locali e provvede agli adempimenti
    fiscali;
    f. ha la firma su tutti gli atti esterni;
    g. propone al Presidente del CNGEI, sentito il Comitato di Sezione, la concessione delle
    distinzioni di benemerenza, per il riconoscimento di meriti speciali o di eminenti servigi resi
    alla Sezione;
    h. vigila e controlla tutti gli Organi della Sezione.
  14. Il Presidente di Sezione può delegare le sue funzioni o alcune di esse ad un componente del
    Comitato.

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  1. In caso di assenza o di impedimento il Presidente di Sezione viene sostituito nelle sue funzioni,
    non delegate, dal Commissario di Sezione.
  2. Il Presidente di Sezione risponde del proprio operato all’Assemblea di Sezione che può
    deliberarne la decadenza votando una mozione di sfiducia.
    Art. 16 – Commissario di Sezione
  3. Il Commissario di Sezione, eletto dall’Assemblea, è il responsabile educativo della Sezione,
    responsabile della corretta applicazione del Metodo Scout e depositario delle tradizioni della
    Sezione.
  4. Il Commissario di Sezione:
    a. ha la direzione metodologica della Sezione;
    b. sostituisce il Presidente di Sezione in caso di sua assenza o impedimento nelle funzioni non
    delegate;
    c. cura l’attuazione delle deliberazioni degli Organismi collegiali e del Comitato di Sezione;
    d. propone al Comitato di Sezione, per la designazione, il Coordinatore Senior, i Capi Gruppo
    ed eventualmente il Vice Commissario di Sezione;
    e. nomina inoltre, su proposta del Capo Gruppo, i Capi e i Vice Capi Unità.
  5. Il Commissario di Sezione risponde del proprio operato all’Assemblea di Sezione che può
    deliberarne la decadenza votando una mozione di sfiducia.
    Art. 17 – Comitato di Sezione
  6. Il Comitato di Sezione è l’organo di amministrazione che applica le decisioni assembleari, la
    totalità degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate.
  7. Esso è composto da un numero dispari minimo di tre componenti, fino ad un massimo di sette,
    eletti dall’Assemblea di Sezione, dal Commissario di Sezione e dal Presidente di Sezione, che lo
    presiede; tutti i componenti del Comitato di Sezione hanno in esso diritto di voto. La scelta sul
    numero dei componenti del Comitato di Sezione deve essere fatta dall’assemblea prima delle
    votazioni per l’elezione del Comitato stesso.
  8. Alle riunioni del Comitato di Sezione hanno diritto di assistere i componenti dell’Organo di
    Controllo, e, se nominato, il Vice Commissario di Sezione. Il Presidente di Sezione può invitare
    quanti sono interessati a questioni specifiche previste nell’ordine del giorno.
  9. Le riunioni del Comitato di Sezione potranno svolgersi in modalità telematica con i partecipanti
    collegati in videoconferenza secondo le indicazioni fornite sulla lettera di convocazione.
  10. Il Comitato di Sezione amministra e coordina tutte le attività della Sezione, a tal fine:
    a. designa il Tesoriere scegliendolo tra gli stessi componenti del Comitato;
    b. su proposta del Commissario di Sezione designa al Presidente per la nomina il Coordinatore
    Senior, i Capi Gruppo ed eventualmente il Vice Commissario di Sezione;
    c. esamina e delibera sulle istanze di ammissione degli associati;
    d. stabilisce i termini per il rinnovo delle adesioni di associati ed iscritti, in armonia con i tempi
    indicati dal Consiglio Nazionale del CNGEI;
    e. mantiene aggiornato il libro degli associati ed il registro degli iscritti e dei volontari;
    f. delibera in merito all’individuazione e allo svolgimento delle attività diverse di cui all’art. 3
    del presente statuto;
    g. predispone la relazione e il bilancio consuntivo da sottoporre alla Assemblea di Sezione;
    h. predispone inoltre il programma annuale e il bilancio preventivo ad esso collegato da
    sottoporre all’Assemblea di Sezione;
    i. redige il Progetto di Sezione e le sue modifiche da sottoporre all’approvazione
    dell’Assemblea di Sezione;
    j. decide l’Ordine del Giorno dell’Assemblea di Sezione;
    k. può redigere un Regolamento di Sezione;
    l. infligge i provvedimenti contemplati sub a), b), c) e d) indicati all’art. 9 del presente statuto.
  11. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere
    di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale
    o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
    Art. 18 – Organo di Controllo (O.CO.)
  12. Qualora se ne ravvisi la necessità e nei casi previsti dall’art. 30 c. 2 del Codice del Terzo Settore,
    l’Assemblea di sezione provvede all’elezione dell’Organo di Controllo in composizione
    monocratica.
  13. L’Organo di Controllo rimane in carica tre anni, così come previsto dall’art. 13 c.7, anche nel caso
    in cui, per qualche motivo, venga a decadere l’intero Comitato di Sezione in questa eventualità
    è chiamato a svolgere gli atti di ordinaria amministrazione, e a convocare immediatamente e

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senza ritardo l’Assemblea di Sezione al fine di procedere all’elezione degli Organi Sociali
decaduti.

  1. Ai componenti dell’Organo di Controllo si applica l’art. 2399 del Codice Civile. l’Organo di
    Controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’ art. 2397, comma 2 del Codice
    civile.
  2. L’Organo di Controllo:
    a. vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta
    amministrazione;
    b. vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo
    concreto funzionamento;
    c. esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di
    utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del Codice
    del Terzo Settore ed attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in
    conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del Codice del Terzo Settore;
    d. può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può
    chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati
    affari;
    e. accerta la regolare tenuta delle scritture contabili esprime il suo avviso mediante apposite
    relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi ed effettua verifiche di cassa.
  3. L’assemblea di Sezione, solo nei casi previsti dall’art. 31 del Codice del Terzo Settore e ss.mm.ii.,
    ovvero qualora il Comitato di Sezione lo ritenga opportuno, nomina il Revisore Legale. Tale
    Organo è formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione
    legale, iscritti nell’apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all’Organo di
    Controllo di cui ai commi precedenti. In tal caso l’organo di controllo è costituito da revisori
    legali iscritti nell’apposito registro.
  4. I componenti dell’Organo di Controllo sono tenuti all’osservanza del segreto d’ufficio nei
    confronti di qualsiasi persona.
  5. L’incarico di componente dell’Organo di Controllo è incompatibile con ogni altro incarico
    nell’ambito della Sezione ad eccezione di quello di delegato della Sezione all’Assemblea
    Nazionale.

TITOLO VI – LIBRI SOCIALI E REGISTRI

Art. 19 – Libri sociali

  1. La Sezione, oltre alle prescritte scritture contabili di cui all’art. 22 del presente statuto, detiene i
    seguenti libri sociali e registri:
    a. libro degli associati;
    b. libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari, in cui devono essere trascritti anche i
    verbali redatti per atto pubblico;
    c. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione.
  2. La Sezione, oltre ai libri sociali sopra indicati, detiene il registro degli iscritti e il registro dei
    volontari.
  3. Gli associati hanno diritto di esaminare le scritture contabili, i libri sociali ed i registri di cui al
    presente articolo, facendone espressa richiesta al Comitato di Sezione, che provvederà a
    consentirne la consultazione.
  4. Gli associati potranno esaminare, l’eventuale libro detenuto dall’O.CO facendone espressa
    richiesta allo stesso.

TITOLO VII – ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 20 – Anno Scout

  1. L’anno scout va dal 1° settembre al 31 agosto dell’anno successivo.
    Art. 21 – Mezzi Finanziari
  2. I mezzi finanziari di cui dispone la Sezione per perseguire i propri fini, sono costituiti da:
    a. contributi annuali degli associati e degli iscritti;
    b. contributi pubblici e privati;
    c. donazioni e lasciti testamentari;
    d. rendite patrimoniali;
    e. proventi da attività di raccolta fondi;
    f. rimborsi da convenzioni;
    g. ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore;

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  1. La gestione finanziaria è ispirata al criterio di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con
    gli iscritti, gli associati, i loro familiari o terzi;
  2. La Sezione, a parere insindacabile del Comitato di Sezione, si riserva di declinare eventuali
    contributi provenienti da soggetti ritenuti contrari ai principi dello Scautismo e del presente
    Statuto.
    Art. 22 – Scritture Contabili
    La Sezione redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto
    gestionale, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le
    poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale della Sezione e le modalità di
    perseguimento delle finalità statutarie.
  3. La Sezione ai sensi dell’art. 13 c. 2 del Codice del Terzo Settore può redigere il bilancio nella forma
    di rendiconto per cassa in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del
    Lavoro e delle Politiche Sociali.
  4. L’esercizio finanziario della Sezione coincide con l’Anno Scout.
  5. Il Comitato di Sezione presenta ogni anno all’Assemblea di Sezione, che lo approva con voto
    palese a maggioranza dei presenti, il bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario del
    precedente Anno Scout, con la relazione dell’Organo di Controllo qualora previsto, e il bilancio
    preventivo del successivo esercizio.
  6. Dall’inizio dell’Anno Scout fino all’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo
    da parte dell’Assemblea di Sezione, il Comitato di Sezione non effettuerà atti di straordinaria
    amministrazione se non espressamente autorizzati dall’Assemblea di Sezione.
  7. I bilanci preventivo e consuntivo, sono depositati presso la sede della Sezione e possono essere
    consultati da ogni associato che ne faccia richiesta.
    Art. 23 – Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro
  8. La Sezione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell’art. 8 del Codice del
    Terzo Settore.
  9. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate
    è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle
    finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  10. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi,
    riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita della Sezione, ad associati, iscritti,
    lavoratori o terzi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del
    rapporto associativo.

TITOLO VIII – MODIFICHE DELLO STATUTO

Art. 24 – Modifiche dello Statuto

  1. Le modifiche al presente statuto devono essere approvate dall’Assemblea di Sezione in sessione
    Straordinaria, appositamente convocata, con voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al
    voto presenti in assemblea. (non è qualificato ma deliberativo)
  2. L’ordine del giorno dell’Assemblea di Sezione in Sessione Straordinaria per le modifiche
    statutarie, deve essere comunicato a tutti gli associati della Sezione, come indicato all’art. 14 c.
    13 del presente Statuto, almeno quindici giorni prima della seduta.
  3. Il Comitato di Sezione, in seguito a provvedimenti di legge, o a specifiche richieste della
    Pubblica Amministrazione, sentito il parere del Consiglio Nazionale, provvede, con le modalità
    di cui ai commi precedenti, ad effettuare le modifiche statutarie in modo conforme e a
    depositare il nuovo testo dello Statuto aggiornato presso gli uffici delle autorità competenti,
    ovvero, autorizza il Presidente di Sezione, avente la rappresentanza legale, ad effettuare le
    stesse, ratificando il nuovo testo all’Assemblea di Sezione in sessione Straordinaria
    appositamente convocata.
  4. Eventuali ulteriori modifiche al presente Statuto, non contemplate al comma precedente,
    richiederanno l’approvazione dell’Assemblea Nazionale del CNGEI appositamente convocata
    secondo le modalità indicate al Regolamento Nazionale.
    TITOLO IX – SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
    Art. 25 – Scioglimento della Sezione
  5. Lo scioglimento della Sezione deve essere approvato dall’Assemblea di Sezione in sessione
    Straordinaria, appositamente convocata, con voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al
    voto.

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  1. Lo scioglimento della Sezione comporta automaticamente il divieto assoluto di utilizzare i
    materiali di cui all’art. 2 c. 9 del presente Statuto.
  2. L’assemblea di Sezione che delibera lo scioglimento della Sezione e la devoluzione del
    patrimonio nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che
    residua dalla liquidazione stessa.
  3. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata in favore del CNGEI, o di un ente aderente al
    CNGEI, iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, previo parere positivo dell’Ufficio
    provinciale o regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
  4. Il Presidente di Sezione in carica è tenuto alla convocazione dell’Assemblea per adempiere agli
    obblighi previsti dai commi 3 e 4 di questo articolo.
    Art. 26 – Rinuncia o revoca dell’adesione al CNGEI
  5. La rinuncia di adesione al CNGEI deve essere approvata dall’Assemblea di Sezione in sessione
    Straordinaria, appositamente convocata, con voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al
    voto.
  6. La richiesta di convocazione dell’Assemblea Straordinaria per la rinuncia di adesione al CNGEI
    deve essere presentata con una delle seguenti modalità:
    a) con delibera all’unanimità del Comitato di Sezione;
    b) su richiesta sottoscritta da almeno la metà degli associati.
  7. L’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria di Sezione riguardante la rinuncia di adesione
    al CNGEI deve essere comunicato a tutti gli associati e al Consiglio Nazionale del CNGEI almeno
    quindici giorni prima della data fissata per la seduta.
  8. La revoca dell’adesione al CNGEI può avvenire con deliberazione del Consiglio Nazionale per il
    venir meno dei requisiti previsti nel Regolamento Nazionale. I ricorsi avverso la decisione di
    revoca vanno inoltrati al Giurì d’Onore del CNGEI nel termine di venti giorni dalla ricevuta
    comunicazione del provvedimento.
  9. La rinuncia o la revoca dell’adesione della Sezione al CNGEI comporta automaticamente il
    divieto assoluto di utilizzare i materiali di cui all’art. 2 c. 9 del presente Statuto, nonché l’utilizzo
    del nome, dei loghi in ogni loro forma e di altro servizio erogato dal CNGEI.

TITOLO X – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 – Disposizioni Finali

  1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel
    Codice Civile, nel Codice del Terzo Settore e nelle norme vigenti in materia.